mercoledì 20 marzo 2013

L'esperto risponde



3 commenti:

  1. Vorrei conoscere quali altre societá, oltre Stanley, sono legittimate a lavorare in Italia perché state discriminate. Grazie
    G.S.

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  2. Goldbet ha vinto in CASSAZIONE, adesso potrá paragonarsi alla Stanley?


    Dal giornale JAMMA

    DEPOSITATE IL 18 MARZO LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA “ANTELLI”.
    GOLDBET VINCE ANCHE AL RIESAME SUL NUOVO BANDO

    (Jamma) – C’era attesa. Perchè finchè la sentenza non è “nero su bianco” tanti sono gli interrogativi e le ipotesi. Ma alla fine la motivazione è arrivata. Goldbet discriminata proprio come Stanley. Questo il clamoroso ed inequivocabile verdetto.
    La Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha finalmente chiarito la posizione dell’austriaca Goldbet Sportwetten gmbh rispetto alla Gara Bersani, affermando di condividere quanto affermato dalla Corte di Giustizia con l’Ordinanza 16.2.2012.

    Questo un passo della motivazione: “…..Trasferendo i predetti principi nel caso in esame, discende inevitabile che, per quanto riguarda la Stanley, la decisione è obbligata. Ad analoga soluzione si deve pervenire, però, anche riguardo alla Goldbet. Ed infatti, con l’ordinanza del 16.2.2012 (pronunciata nella causa c-413/2010) dalla Corte europea nei confronti dei ricorrenti Pulignano ed altri, nonchè nei confronti di Zungri Concetta, la Corte ha testualmente affermato che, riguardando persone che agivano per conto di una società affiliata alla Stanley, quel procedimento si inseriva in un contesto, di fatto e di diritto, identico a quello su cui si era pronunciata quella stessa Corte nella causa Costa – Cifone (già prima evocata). Tuttavia – ha soggiunto la Corte – il discorso doveva essere esteso anche alla ricorrente Zungri che aveva operato per conto della società tedesca Goldbet Sportwetten gbbh perchè, al pari della società di diritto inglese Stanley, anche la Goldbet non aveva partecipato alle gare indette nel 2006 dall’AAMS in applicazione del D.L.4.7.06 n.223. La Corte Europea, nel decidere in tal modo, aveva ben presente il fatto che, in quel caso, la società detenuta dalla Goldbet aveva partecipato alle gare indette dall’AAMS nel 2006 ed aveva anche conseguito la concessione poi revocata perchè, di fatto, sarebbero state gestite, direttamente o indirettamente, attività di gioco trasfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione; e ciò in violazione dello schema di convenzione tra l’AAMS e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli. La Corte, però, di fronte alla nuova questione pregiudiziale postale dal Tribunale di Prato, ha replicato che la stessa questione era stata esaminata nella sentenza Costa Cifone e che, conseguentemente, la risposta fornita in detta sentenza era pienamente trasponibile alla questione sollevata dal giudice…Pertanto, nel caso in esame, la mancata disapplicazione viene giustamente lamentata dal ricorrente e la sentenza impugnata (di condanna, resa dal Tribunale di Giulianova dr.Cirillo ndr) deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste..”


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    Risposte
    1. Ciao a tutti e rivolgo grazie per queste prime domande.
      Tuttavia, per volervi fornire una risposta, voglio attendere di leggere la versione integrale delle motivazioni.
      JForce

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