sabato 17 marzo 2012

TAR Bologna

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2012, proposto da:
Raffaele Rossi, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Dossena, Andrea Aufiero, Giulio Marinelli, con domicilio eletto presso Augusto Dossena in Bologna, via S. Stefano 25;
contro
Questore di Forli' - Cesena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto Div.P.A.S.I. Cat.11E/2011 emesso dal Questore di Forlì Cesena in data 2011 e notificato in data 22 novembre 2011, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di rilascio della licenza per l'attività di scommesse;
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o altrimenti connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore di Forli' - Cesena;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che dalla giurisprudenza comunitaria, e in particolare dalla sentenza 16 febbraio 2012 della CGE in cause riunite Costa (c/72/10) e Cifone (c/77/10), non si evincono indicazioni nel senso della incompatibilità comunitaria di un sistema concessorio, come quello italiano, che non preveda il mutuo automatico riconoscimento tra stati delle rispettive concessioni (questione nemmeno posta dal giudice remittente), e che pertanto è irrilevante, rispetto al caso di specie, la titolarità in capo a Goldbet della concessione austriaca;
Ritenuto che la disapplicazione del regime delle distanze minime (dalle sedi dei concessionari storici), e della comminatoria di decadenza ex art. 23/3° dello Schema di convenzione, ritenuti incompatibili con il trattato dalla citata sentenza Costa/Cifone, non riverberi alcuna conseguenza sull’impugnato diniego, che è dipeso in modo autonomo ed assorbente dalla mancanza della concessione italiana, atteso che nel caso di specie non è allegato, né tanto meno dimostrato, che la partecipazione di Goldbet alla relativa gara sia stata inibita o scoraggiata dalle suindicate illegittime restrizioni (ciò che invece, nella fattispecie di cui alla sentenza Costa-Cifone della Corte Europea, risultava chiaramente dal complesso carteggio scambiato tra il bookmaker straniero ed AAMS, e palesava, quindi, la rilevanza delle questioni in quel giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare, in considerazione della complessità della controversia.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore






L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE









DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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